Fantoni Nunes: Testo completo della Decisione della EBL

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ebl bannerIl 18 luglio la EBL (European Bridge League) ha reso noto il dispositivo (parte operativa) della Decisione della Commissione Disciplinare in relazione al caso Fantoni – Nunes. Oggi è stato diffuso dalla EBL il testo completo della Decisione, contente le motivazioni della sentenza.

Il testo ufficiale è in lingua inglese. Proponiamo qui di seguito una nostra traduzione in lingua italiana.

 

DECISIONE della Commissione Disciplinare EBL

Caso Fantoni-Nunes

I.  Fatti e Procedure

1) Gli elementi che seguono sono una sintesi dei principali fatti rilevanti, come stabiliti dalla Commissione Disciplinare della European Bridge League (EBL), sulla base della documentazione sia scritta che orale, come pure delle prove presentate da Fulvio Fantoni e Claudio Nunes, che rappresentavano Monaco ai Campionati Europei di Opatija 2014. Nonostante la Commissione abbia preso in considerazione tutti i fatti, le accuse, le argomentazioni legali e le prove presentate dai giocatori e dai loro rappresentanti legali, tuttavia in questo testo si fa riferimento solo alla documentazione ed alle prove considerate necessarie a spiegare le motivazioni della Decisione presa della Commissione. Fatti ed affermazioni aggiuntivi potranno, nel caso, essere indicati nell’ambito della discussione legale che segue.

 2) Il Presidente della EBL ha nominato una Commissione d’Inchiesta – composta da Eric Laurant, Jan Kamras e Jean Paul Meyer – al fine di condurre indagini sulle accuse di cheating nei confronti di Fulvio Fantoni e Claudio Nunes.

 3) Fantoni e Nunes sono giocatori di bridge affiliati sia alla FIGB sia alla Federazione Monegasca.

 4) Le accuse di cheating sono nate da un’ ipotesi di segnali illegali portata all’attenzione della Commissione d’Inchiesta dalla signora Maaijke Mevius e dopo l’analisi di tutti i board dei sei incontri in cui i due giocatori difendevano e per cui vi erano registrazioni video.

5) Dopo una preliminare analisi dei board rilevanti dei sei incontri, la Commissione d’Inchiesta ha concluso che l’ipotesi dei segnali illegali era effettivamente fondata. La Commissione d’Inchiesta confermava che i due giocatori disponevano la carta in posizione verticale quando attaccavano in un seme con onore alto, altrimenti la carta veniva posizionata orizzontalmente.

6) Con una lettera, datata 25 settembre 2015, la Commissione d’Inchiesta notificava ai due giocatori l’ipotesi di cheating e gli estremi dei board rilevanti, invitandoli a presentare le loro risposte prima del 15 ottobre 2015.

L’ipotesi è stata espressa nei seguenti termini:

“[…] gli attacchi verticali mostrano un onore alto nel seme d’attacco e […] gli attacchi orizzontali mostrano che non si possiede un onore alto nel seme d’attacco”.

7) Con una lettera, datata 2 ottobre 2015, i giocatori hanno negato le accuse contro di loro e hanno  informato la Commissione d’Inchiesta di aver nominato come propri rappresentanti legali lo studio legale Balaguer Morera & Asociados e l’avvocato Enrique Morera Guajardo, e hanno chiesto che ogni ulteriore comunicazione fosse indirizzata ai loro avvocati. I giocatori hanno inoltre chiesto alla Commissione d’Inchiesta di prorogare i termini per la consegna della loro risposta all’ 11 novembre 2015.

8) Il 9 ottobre 2015, la Commissione d’Inchiesta ha accettato la richiesta di proroga da parte dei giocatori. La Commissione d’Inchiesta ha ribadito che indagini e accuse erano strettamente limitate a una possibile correlazione tra l’orientamento della carta d’attacco e le carte possedute in quel seme.

9) Il 5 novembre 2015, i giocatori hanno inviato un’altra e-mail per chiedere un’ulteriore estensione della proroga. La loro richiesta è stata nuovamente accolta ed il termine per l’invio della  loro risposta alla Commissione d’Inchiesta è stata prorogato al 20 novembre 2015.

 10) Il 20 novembre 2015,  i giocatori hanno presentato la loro difesa in risposta all’analisi preliminare della Commissione d’Inchiesta.

11) Dal momento che i giocatori hanno negato di aver commesso azioni illecite, la Commissione d’Inchiesta ha deciso di richiedere la  perizia degli esperti di statistica Mr Nicolas Hammond, Prof. Greg Lawler e il Prof. Peter Btichen, i quali hanno calcolato che la probabilità di orientamento casuale della carta d’attacco era vicina allo zero.

  12) Alla luce di questi risultati la Commissione d’Inchiesta è giunta alla conclusione che doveva essere avviato un  procedimento disciplinare contro Fantoni e Nunes per l’utilizzo di sistemi illeciti ed ha presentato tale conclusione al Comitato Esecutivo della EBL.

  13) Sulla base della raccomandazione della Commissione d’Inchiesta, il Comitato esecutivo della EBL ha deciso di istituire una Commissione Disciplinare per vagliare e decidere circa le accuse di cheating presentate contro i due giocatori.

 14) La Commissione Disciplinare è composta da: Mr. Jurica Caric (Presidente), Mr PO Sundelin e Mr. Rex Anderson. Il Comitato Esecutivo ha nominato Serge Vittoz, avvocato specializzato in diritto dello sport di Losanna (Svizzera), come consulente per assistere la Commissione per quanto riguarda la forma del procedimento disciplinare.

 15) Il 15 aprile 2016, la EBL ha depositato le proprie osservazioni scritte alla Commissione. In queste osservazioni, la EBL ha dichiarato, per quanto riguarda il codice utilizzato dai giocatori, che quando giocavano in difesa orientavano le loro carte per comunicare incoraggiamento o scoraggiamento in quel seme la prima volta che attaccavano in quel seme. La posizione verticale della carta indica in genere un onore superiore (A / K / Q) o di un singolo che può portare al taglio in un contratto a colore. La posizione orizzontale della carta d’attacco segnala scoraggiamento. Lo scoraggiamento nega un onore superiore o un singolo, o segnala al compagno di non continuare a giocare in quel seme. 

16) Prima di presentare la loro risposta, i giocatori hanno presentato diverse osservazioni scritte ad cautelam, ad esempio a proposito della giurisdizione della commissione e della invalidita’ del procedimento davanti alla Commissione.

 17) Dopo che è stata concessa una ulteriore proroga dei termini, i giocatori hanno inoltrato la la loro risposta il 17 giugno 2016, ancora ad cautelam.

 18) L’udienza è stata fissata per il 15 luglio 2016 presso la sede centrale della EBL a Losanna in Svizzera.

 19) In data 11 luglio 2016, i giocatori hanno inoltrato prove e comunicazioni scritte non richieste, chiedendo ancora una volta l’annullamento del procedimento della EBL, in virtù del procedimento in corso presso la FIGB. Il 14  luglio 2016, la Commissione Disciplinare ha informato le parti che la questione sarebbe stata discussa durante l’udienza e sarebbe stata giudicata nella decisione finale.

20) Il 14 luglio i giocatori hanno presentato prove e comunicazioni scritte non richieste, che non sono state ammesse dalla Commissione poiché sono arrivate in ritardo.

 21) L’udienza si è tenuta il 15 luglio 2016 a Losanna, alla presenza di tutti i membri della Commissione.

22) Durante l’udienza la Commissione è stata assistita da Serge Vittoz (avvocato) e da Simon Fellus (tecnico).

23. La Commissione d’Inchiesta è stata rappresentata dal suo Presidente.Mr. Eric Laurant e la EBL è stata rappresentata dal proprio avvocato. Mr. Ross Wenzel.

 24) I giocatori hanno partecipato all’udienza personalmente ed erano rappresentati dai loro avvocati Mr Enrique Morera Guajardo e Mr Paul Green.

 25) Durante l’udienza sono stati ascoltati come testimoni in video conferenza i seguenti esperti:

Prof. Greg Lawler

Mr. Nicholas Hammond

Prof. Peter Bûchen

Mr. Carlo Colombo

Mr. Miguel Angel Canela.

 26) I giocatori hanno avuto la possibilità di presentare il loro caso e di rispondere alle domande della Commissione Disciplinare e dei rappresentanti della Commissione d’Inchiesta.

II. Posizione delle parti

27) La posizione della EBL è, in sostanza, la seguente:

a) Non vi è alcun caso di “doppio processo”, in particolare dato che  i giocatori hanno violato il Regolamento EBL in una competizione EBL e che la EBL sta prendendo in considerazione la sospensione solo da competizioni EBL.

b) La EBL ha l’onere di dimostrare che i giocatori hanno violato le regole.

c) Le prove devono soddisfare il criterio di adeguatezza ‘comfortable satisfaction’ che è a metà strada tra il criterio di ‘oltre ogni ragionevole dubbio’ e la ‘probabilità prevalente’.

d) I pareri degli esperti della Commissione d’Inchiesta dimostrano che durante la competizione i giocatori si sono scambiati informazioni attraverso un metodo di comunicazione organizzato in anticipo. Secondo gli esperti di statistica nominati dalla EBL, la probabilità che l’orientamento della carta sia casuale è statisticamente quasi impossibile.

e) E’ stato stabilito che in 61 board su 64 la carta è stata disposta verticalmente, tra i 60 ed i 90 gradi rispetto al bordo del tavolo, e orizzontalmente, tra 0 e 30 gradi rispetto al bordo del tavolo.

  28) La posizione dei giocatori è, in sostanza, la seguente:

a) La procedura della EBL dovrebbe essere annullata seguendo il divieto di “doppio processo”, dato che vi sono già procedimenti pendenti presso la FIGB.

b) I giocatori hanno inizialmente rilevato nelle  loro osservazioni scritte che lo standard della prova deve soddisfare il criterio di  ‘oltre ogni ragionevole dubbio’ . Tuttavia, nel corso dell’udienza, i giocatori hanno accettato il principio della ‘comfortable satisfaction’.

c) Le opinioni degli esperti presentate dai giocatori dimostrano che il metodo utilizzato dagli esperti EBL era sbagliato.

d) La EBL ha modificato le sue accuse in questo modo: La EBL ha analizzato 13 partite, mentre solo 12 sono state considerate dalla Commissione d’Inchiesta;

La EBL ha basato le proprie accuse solo sugli attacchi mentre il Comitato d’Inchiesta ha affermato che “ il segnale é trasmesso dalla carta giocata dal difensore che fa l’attacco di apertura e dal terzo di mano”.

La EBL ha cambiato il sistema di calcolo basato sulla posizione delle carte.

La EBL ha introdotto un nuovo argomento, sostenendo che la distorsione della  posizione delle carte è irrilevante.

e) Il fatto che 3 delle mani hanno contraddetto il presunto codice porta alla conclusione che i giocatori non usavano un codice prestabilito di comunicazione e le accuse devono quindi essere respinte.

f) I giocatori hanno affermato che era difficile stabilire se le carte fossero state posizionate in orizzontale, verticale o diagonale.

III. Merito

A.  Giurisdizione

29) Secondo l’articolo 33.8 dello Satuto EBL, il Comitato Esecutivo ha la competenza di “prescrivere un codice disciplinare di comportamento con le regole delle procedure e sanzioni, e di delegare l’applicazione del codice di comportamento ad  una Commissione Disciplinare.”

30) Il Comitato esecutivo è inoltre responsabile di nominare la Commissione Disciplinare (art. 33.11).

31) Come detto in precedenza, la Commissione Disciplinare è stata nominata dal Comitato Esecutivo.

32) la Commissione Disciplinare conclude, pertanto,  che essa ha la responsabilità di decidere sulla presente  materia.

B. Doppio Processo (ovvero essere processati due volte per lo stesso reato)

33)  I giocatori ritengono che il principio del divieto di “doppio processo” (ne bis in idem) sia applicabile in virtù del procedimento pendente dinanzi alla FIGB, e che il presente procedimento EBL debba essere, per tale motivo, annullato.

34) La Commissione concorda sul fatto che questo principio generale di legge sia applicabile nello sport. Tuttavia, nel caso in questione e come dichiarato dalla EBL, i giocatori presumibilmente hanno commesso una violazione del Codice Disciplinare EBL nel corso di un evento EBL e quest’ultima sta valutando la sospensione soltanto in eventi EBL. La Commissione è quindi del parere che il procedimento dinanzi alla FIGB non abbia esattamente lo stesso oggetto di quello EBL e che quindi il principio di “doppio processo” non sia applicabile nel caso in esame.

35) La richiesta dei giocatori su questo punto è, pertanto, respinta.

C. Modifica delle accuse da parte della EBL

36) I giocatori rilevano che  l’accusa iniziale della Commissione d’Inchiesta si è basata sull’analisi di 13 partite e che non sia ammissibile che in una fase successiva la EBL abbia considerato solo 12 incontri.  I giocatori hanno quindi concluso che l’intero procedimento sia nullo.

37) La Commissione sottolinea che durante la formale  procedura disciplinare, le accuse della EBL erano basate inizialmente su 13 incontri e che pertanto la EBL non ha aggiunto ulteriori  accuse.

38. La Commissione applica lo stesso ragionamento per gli altri argomenti sollevati dai giocatori per quanto riguarda la presunta modifica della accusa, dato che la  EBL non ha modificato la propria posizione nel corso del procedimento presso la Commissione Disciplinare.

39) La richiesta dei giocatori riguardo questo punto è, pertanto, respinta.

D. Il livello della prova

40. I giocatori  hanno inizialmente  sostenuto che le prove dovessero seguire il principio di “al di là diogni ragionevole dubbio ” mentre la posizione della EBL è che la Commissione Disciplinare segua il principio di “comfortable satisfaction”. Nel corso dell’udienza i giocatori hanno accettato che la prova dovesse soddisfare il principio indicato dalla EBL.

 41)  La Commissione concorda con le parti e ritiene che il principio applicabile nei procedimenti disciplinari sportivi sia la “comfortable satisfaction”, che è più alto del criterio di probabilità prevalente ma inferiore alla norma penale di “al di là di ogni ragionevole dubbio’ (vedi, ad esempio  CAS 2009 / A / 1920).

E. Norme applicabili

 42) Il Codice Disciplinare della EBL stabilisce taluni tipi di comportamento riprovevole che possono dar luogo a sanzione. Esempi di comportamento riprovevole, in particolare “azioni illecite o comportamenti che inficiano il corretto svolgimento di una gara o i suoi risultati” sono considerati riprovevoli (Art.3, paragrafo 3) e “una grave violazione dello Statuto e del Regolamento EBL” (art. 3, par. I)

43) La Legge 73, capitolo B (“la comunicazione inappropriata tra i partner” ) del Regolamento adottato dalla EBL, recita come segue:

1. I partner non devono comunicare attraverso gli atteggiamenti delle licite e delle giocate, commenti o gesti, domande chieste o non chieste, alert e spegiazioni date o non date loro.

2. Il più grave reato possibile per una coppia è quello di scambiarsi informazioni attraverso un metodo di comunicazione predisposto diverso da quello previsto dal regolamento.

44) Per quanto riguarda le sanzioni che possono essere applicate, l’articolo 4 del  Codice Disciplinare EBL recita come segue:

 L’articolo 33.8 dello Statuto prevede un certo numero di sanzioni che possono essere inflitte agli iscritti alle Federazioni: A seconda della gravità del caso, le sanzioni previste sono:

1)  avvertimento, possibilmente pubblicato sul sito EBL;

2) sospensione della NBO o della persona da uno o più eventi ufficiali;

3) esclusione dalla partecipazioni alle attività EBL;

4) divieto di partecipazione a eventi EBL

5) multa pecuniaria.

F. Violazione del Codice Disciplinare EBL

45) La Commissione ritiene che la EBL abbia stabilito secondo il principio della ‘comfortable satisfaction’ che Fantoni e Nunes hanno violato l’ Articolo 3 del Codice Disciplinare, scambiandosi informazioni mediante un metodo prestabilito di comunicazione che è proibito dalla Legge 73 del Regolamento del Bridge.

 46) Per arrivare a questa conclusione, la Commissione ha prima analizzato a fondo le registrazioni video delle partite in questione. Dopo aver ascoltato le dichiarazioni rese a nome dei giocatori, la Commissione ha accettato che i board utilizzati per scoprire l’esistenza del codice non dovessero essere utilizzati per verificare l’esistenza del codice stesso. Di conseguenza la Commissione ha considerato solo gli attacchi fatti nei 64 board degli incontri giocati da Fantoni-Nunes contro Bulgaria (11 board), Danimarca (8 board), Germania (8 board), Islanda (8 board), Irlanda (10 board), Israele (11 board) e Romania (8 board).  La conclusione è stata raggiunta sulla base delle prove video e delle prove statistiche scritte e orali presentate dagli esperti.

47)  In relazione all’affermazione dei giocatori secondo cui “il codice non è stato utilizzato in tutte le situazioni e che le accuse devono pertanto essere respinte”, la Commissione è del parere che non utilizzare il codice può talvolta essere usato proprio per proteggere il codice e ciò non può essere motivo per rigettare le accuse. Se fosse accettabile che una piccola percentuale di carte giocate diagonalmente fosse sufficiente a respingere le accuse, ognuno potrebbe usare un suo codice, ad esempio in 95 board su 100, e sostenere la propria innocenza.

48) Inoltre, la Commissione Disciplinare ritiene che le opinioni degli esperti di statistica fornite dala EBL siano convicenti e sostengano le conclusioni di cui sopra.

 49) La Commissione Disciplinare, pertanto, conferma che Fantoni e Nunes hanno infranto il regolamento sopra menzionato usando un condice che è giudicato come un metodo di comunicazione prestabilito.

G. Sanzioni

50)  La Commissione concorda con la EBL che il comportamento di Fantoni e Nunes contravviene allo spirito del Bridge, ferisce la sua integrità ed elimina l’uguaglianza delle condizioni che è l’essenza di qualsiasi competizione sportiva.  I giocatori hanno adottato un comportamento illecito che viene descritto come la più grave offesa possibile nel Regolamento del Bridge.

 51) Inoltre la Commissione Disciplinare sottolinea che la durata di una carriera nel bridge è più lunga che in qualsiasi altro sport.  Pertanto, anche questo deve essere preso in considerazione quando si determina la durata della sanzione.

  52) Ciò premesso e considerato,  la Commissione Disciplinare stabilisce che Fantoni e Nunes a) sono  banditi dalla partecipazione a eventi o attività della EBL per anni cinque come singoli, b) sono interdetti a vita come coppia dalla partecipazione a tutti gli eventi e le attività EBL, c) devono sostenere i costi del presente provvedimento, comprese le spese sostenute dalla EBL durante l’inchiesta e in tutta l’azione penale per un importo di 20.000 Euro ciascuno.

 53) Infine, la Commissione disciplinare non impone alcuna multa in denaro ai giocatori, come richiesto dalla EBL, in considerazione del fatto che le sanzioni di cui sopra costituiscano di per sé un sufficiente impatto finanziario per i due giocatori.

H) Entrata in vigore

54) La presente Decisione entra in vigore a partire dalla data di notifica ai giocatori della parte operativa della sentenza.

  

 La Commissione Disciplinare così decide:

1) Fulvio Fantoni e Claudio Nunes sono interdetti dalla partecipazione a eventi o attività EBL come singoli per un periodo di anni 5.

2) Fulvio Fantoni e Claudio Nunes sono banditi a vita come coppia da tutti gli eventi e le attività EBL.

3) Fulvio Fantoni e Claudio Nunes sono tenuti a pagare i costi del presente provvedimento, comprese le spese sostenute dalla EBL durante l’inchiesta e in tutta l’azione penale per un importo di 20.000 Euro ciascuno.

4) Qualsiasi altra mozione viene respinta.

Data della Sentenza: 18 luglio 2016

Data delle Motivazioni della Sentenza: 24 agosto 2016

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