Campionati Societari 2010: Il testo completo del reclamo presentato dal Team Varese

Pubblichiamo testo del reclamo presentato dal Team Varese circa la regolarità della partecipazione dei tre giocatori Norvegesi schierati dall’Angelini Team.

 Il suddetto reclamo è stato presentato anche  in loco a firma di Paolo Uggeri in qualità di delegato del Capitano Arcangelo De Leo  (non presente a Bologna).

 

Al Responsabile dei Campionati Societari

All’arbitro Capo dei Campionati Societari

 

Io sottoscritto Arcangelo De Leo, capitano della squadra di Varese, chiedo venga accertata la regolarità della posizione dei giocatori della squadra SSD Angelini Bridge S.r.l. di Roma, ed in particolare quella relativa ai giocatori di nazionalità norvegese (e pertanto extracomunitari), alla luce di quanto disposto dall’articolo 22 del Regolamento organico della F.I.G.B. approvato dalla Giunta Nazionale CONI con delibera 17 del 19-1-2007 (allegato 1 in estratto) all’art. 22 che recita:

Ai Campionati Italiani di Società…. possono partecipare, in rappresentanza degli Affiliati di appartenenza, solamente i tesserati agonisti della FIGB, in regola con il tesseramento ed in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalle normative federali e se stranieri siano residenti in Italia ed in regola con le norme dettate dalla legge italiana e dal Coni. In ogni caso il numero di giocatori stranieri è limitato nel massimo, per ciascuna squadra, ai due sesti dei componenti.”

L’accertamento viene richiesto con riferimento a tutti i requisiti le previsioni della norma ed in particolare

1.Il requisito della residenza in Italia

2.Il rispetto delle norme dettate dalla legge italiana e dal Coni

 

 

1.Il requisito della residenza in Italia

Ai sensi dell’articolo 43 del Codice Civile “la residenza è il luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale”.

Per ottenere la residenza in un Comune Italiano il cittadino straniero deve presentare personalmente dichiarazione di dimora abituale nel territorio del Comune ai sensi del secondo comma dell’art 13 DPR 30/5/1989 n. 223; al dichiarante il comune rilascia ricevuta (allegato 2 in estratto).

L’accertamento della residenza in Italia potrebbe pertanto avvenire con esibizione, da parte dei tesserati di nazionalità norvegese, di un documento di residenza rilasciato dal comune italiano di residenza o almeno dalla ricevuta rilasciata dal comune italiano di residenza.

 

2. Il rispetto delle norme dettate dalla legge  italiana e dal Coni

Per quanto concerne la legge italiana, è prevista la richiesta del permesso di soggiorno, per soggiorni di stranieri di durata superiore a 90 giorni (requisito minimo per ottenere la residenza); allegato 3 in estratto.

L’accertamento dell’esistenza del permesso di soggiorno potrebbe avvenire mediante esibizione dello stesso a cura degli interessati.

Per quanto concerne il CONI la materia è regolamentata dalle disposizioni di cui al prot. 252 del 9.3.2007 (allegato 4) che prevede che le società sportive debbano presentare apposita richiesta da inviare alla Federazione Sportiva, allo sportivo extracomunitario, alla Questura competente; Il Coni, effettuati i controlli di rito, emetterà la dichiarazione nominativa di assenso all’attività sportiva dilettantistica.

L’accertamento dell’avvenuto rilascio di tale dichiarazione potrebbe avvenire mediante esibizione della stessa.

Qualora venisse accertato il mancato rispetto dell’art. 22 del Regolamento Organico della FIGB, chiedo venga applicato l’articolo 10 del Regolamento dei Campionati Italiani della FIGB.

Ove la questione non potesse essere decisa localmente e fosse di competenza del Collegio Nazionale Gare, chiedo che il suddetto Collegio Nazionale Gare venga convocato con urgenza e comunque in tempo utile per la partecipazione alla fase successiva del Campionato (finale 1/2 o 3/4 posto).

 

Arcangelo De Leo

 

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