Giocatori stranieri nei campionati italiani – Storia dell’articolo 22

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L’articolo 22 del Regolamento Organico tratta della partecipazione ai Campionati. Prima di tutto diciamo la novità: gli stranieri hanno adesso più diritti di prima, e possono giocare anche se non residenti in Italia. Ciò detto, proseguiamo. La regola, prima, ammetteva gli stranieri in alcuni tornei e non in altri, e, in ogni caso, non più di due ogni sei italiani. Due anni fa Francesco Angelini chiese alla Federazione se una coppia di stranieri potesse giocare nei Campionati Societari.

Gli italiani normalmente non chiedono cosa fare ad un pubblico amministratore: in Italia ci sono 70.000 leggi contro le 5-10.000 di una nazione “media”, perciò è raro che qualcuno sappia rispondere; il nostro sistema è di fare tutto quello che non è proibito in caratteri cubitali. Oltretutto quell’articolo era chiaro: gli stranieri non residenti in Italia potevano giocare alcuni campionati, ma non i Societari. Angelini dunque chiese e, sfortunatamente, ebbe risposta: la persona a cui si rivolse non diede la risposta giusta, “no, non possono”, e neanche diede quella dubbia ma innocua “e chi lo sa?”. La risposta fu: sì, possono, e perciò Angelini andò in battaglia, a Bologna, con rinforzi stranieri, arrivando alla finale.

Il nodo venne al pettine dopo la semifinale: la squadra sconfitta, Varese, inoltrò reclamo al Comitato Nazionale Gare (CNG). I tre membri del Comitato erano a Bologna nelle sale da gioco, o forse passeggiando là intorno, in ogni modo pronti a dare immediata risposta a ogni domanda o reclamo. La squadra Angelini avrebbe dovuto essere squalificata, ma un dubbio colpì il CNG: non era forse l’articolo 22 contrario ai principi di libero stabilimento di tutti i cittadini europei in ogni stato europeo? Sotto l’assalto di un simile dubbio non diedero la risposta immediata come avrebbero dovuto – sì o no, ma adesso – ma inoltrarono il quesito al CONI. Così Angelini giocò la finale contro Lavazza, venendo sconfitto. Un mese dopo il CONI replicò che la materia non era di sua competenza, e perciò la decisione finale del CNG, dopo due mesi, fu la seguente: Varese aveva ragione, avevano loro il diritto di giocare la finale, non Angelini. Ma ovviamente non era possibile giocarla di nuovo, e dopo due mesi! Perciò Varese fu “premiata” col secondo posto.

Se consideriamo che Varese aveva il diritto di giocare la finale; se consideriamo che il loro reclamo era appunto per ottenere questo, non per avere un inutile secondo posto; e, infine, se consideriamo che in finale avrebbero potuto battere Lavazza – non facile da farsi, ma neanche impossibile – tutto questo considerato, dovrebbe essere spiegato come sia potuto avvenire che a Varese, vincitori di diritto, sia stato negato di giocare in forza dello stesso diritto che avevano invocato a loro difesa.

Ma tutto ciò è passato. Ecco le novità del 22, in breve: i nuovi paragrafi 1, 2 e 3 (il primo era quello dell’affare Angelini-Varese) sono stati significativamente cambiati; adesso ogni squadra può arruolare quanti stranieri vuole, ma ne potranno giocare solo due per ogni evento a squadre, o uno per quelli a coppie. Inoltre, la norma che in precedenza richiedeva di risiedere in Italia è stata cancellata.

Un altro importante cambiamento è la completa cancellazione del paragrafo 5. Questo stabiliva che gli italiani che avessero giocato per nazionali straniere non potessero giocare nei campionati se non fossero trascorsi cinque anni dall’ultima partecipazione all’estero. Questa regola, fortunatamente cancellata, faceva pensare a quelle dittature dove l’onore della nazione risiede nello sport – non solo il prestigio: l’onore! – e perciò gli atleti devono comportarsi come soldati o essere trattati come traditori. Il §5 era stato già modificato alcuni mesi fa: il periodo d’interdizione era stato ridotto a tre anni. Questa cancellazione è una buona decisione, lo ripetiamo, ma mal motivata.

Nella presentazione della nuova norma, il Consiglio Federale ha scritto: “I giocatori stranieri potranno partecipare ai campionati Italiani sia liberi che di Società secondo i limiti e le modalità previste dal nuovo testo dell’Articolo 22. Al fine di rendere la portata della norma omogenea e non discriminante, il medesimo diritto sarà garantito anche ai giocatori di nazionalità italiana che abbiano fatto parte di rappresentative nazionali estere. “.

Non è chiaro dove fosse la discriminazione, né è chiaro perché e come il Consiglio pensi che  un cittadino straniero possa essere omogeneizzato con un italiano che abbia giocato in nazionali straniere. Soprattutto, l’omogeneizzazione non è riuscita, i diritti non sono gli stessi: quelli degli stranieri sono più ampi di prima, ma non illimitati come quelli italiani.

La giustificazione data della nuova norma è incongruente con la norma stessa, ma c’è un modo brillante per “omogeneizzare” la prima con la seconda: è sufficiente cancellare “stranieri” da tutto l’articolo 22. Fatto questo, tutti avranno per davvero gli stessi diritti, come dovrebbe essere per lo sport, il cui scopo principale è quello di unire i popoli. La Federazione mondiale di scacchi adottò sin dalla sua fondazione, nel 1924, questo splendido motto: Gens una sumus.

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Paolo Enrico Garrisi

15/11/2012

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