Societari 2010 – Ricorso del Team Varese: depositata ordinanza del CNG

E’ stata depositata in data odierna l’ordinanza del CNG (Comitato Nazionale Gare) in relazione al ricorso presentato dalla squadra Varese. Ne pubblichiamo qui di seguito il testo integrale.

 

 

Collegio Nazionale Gare

( in Composizione Collegiale)

premesso

Che con ricorso 24/9/2010 la squadra di Varese , partecipante alla fase finale del Campionato societario, in corso di svolgimento a Bologna nei giorni di 23,24,25 e 26 settembre, adiva il Collegio Nazionale Gare e contestava :

1.La regolarità della posizione dei giocatori norvegesi componenti della squadra Angelini Bridge di Roma in base al disposto di cui all’art.22 del Regolamento Organico della F.I.B., che permette la partecipazione alla competizione de quo dei giocatori stranieri soltanto se residenti in Italia ed in regola con le norme dettate dalla Legge Italiana e dal C.O.N.I.;

che il ricorso veniva presentato ritualmente.

Ciò premesso, l’Organo giudicante investito, giudice unico ed inappellabile in materia,

rileva

che in questi ultimi anni il tesseramento e la partecipazione di giocatori stranieri, comunitari e non, a competizioni da disputarsi in ambito nazionale è divenuta prassi sempre più ricorrente e, come tale, necessita di una regolamentazione inequivocabile ed in armonia con i dettami del CONI;

che con Circolare 17/2/2010 la Direzione Affari Legali del CONI ha invitato la Federazione Bridge -insieme alle altre Federazioni affiliate- ad uniformarsi ai principi di Giustizia sportiva diramati a cura del CONI, da considerarsi normativa di rango superiore;

che sulla base della normativa FIB attualmente in vigore il ricorso di Varese appare prima facie fondato in quanto i giocatori norvegesi tesserati per la squadra Angelini non risultano residenti all’interno del territorio italiano e, oltretutto, sono da considerare –anche se non geograficamente- extracomunitari;

che pur tuttavia questo Collegio, anche in considerazione della nota sentenza emessa nel 1995 dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee (c.d. sentenza Bosman), nutre dubbi in ordine alla conformità delle norme interne della FIB rispetto alle normativa CONI in materia di tesseramento, transito e partecipazione di giocatori stranieri –comunitari e non- ;

 

che pertanto, prima di pronunciarsi definitivamente sul merito del ricorso, il Collegio Nazionale Gare ritiene opportuno consultare preventivamente il CONI.

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Tutto ciò premesso, il Collegio Nazionale Gare,

ritenuta l’opportunità -per i motivi suesposti- di interpellare in via preliminare il C.O.N.I., e per esso la preposta Direzione Affari Legali ;

dispone la trasmissione, a cura della Segreteria F.I.B., di tutti gli atti afferenti il presente procedimento, onde verificare che la normativa FIB in materia di tesseramento, transito e schierabilità dei giocatori stranieri sia effettivamente conforme alla disciplina ed alle regole dettate dal C.O.N.I. .

PQM

Il Collegio Nazionale Gare sospende la decisione sul merito della vertenza e la differisce in attesa che, in ordine alle questioni esposte in motivazione, pervengano chiarimenti da parte del C.O.N.I.

Così deciso in Bologna il 24 settembre 2010.

Ordinanza depositata il 28 settembre 2010.

Avv. Lucio Taddei

Avv. Paolo Zavoli

Avv. Paolo Trombetti.

 

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2 Replies to “Societari 2010 – Ricorso del Team Varese: depositata ordinanza del CNG”

  1. In relazione all’ordinanza del CNG appare non infondato il richiamo alla sentenza Bosman che stabilisce:
    Non sono consentite limitazioni concernenti la nazionalità dei giocatori professionisti che sono cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea (all’interno di competizioni fra società calcistiche organizzate da associazioni sportive).
    paesi europei interessati
    Tutti gli Stati membri dell’UE e i membri dello SEE fra i quali la NORVEGIA (Spazio economico europeo), in quanto l’accordo SEE attribuisce ai lavoratori dipendenti e autonomi il diritto di circolare e stabilirsi liberamente all’interno della Comunità (libera circolazione delle persone). Questa libertà rientra nella giurisdizione della Corte di giustizia
    infatti:Morten Fevang (Sandefjord, 6 marzo 1975) è un calciatore norvegese, centrocampista dell’Odd Grenland. Nel 2005, grazie alla sentenza Bosman, è potuto passare a parametro zero all’Odense(Danimarca)
    È apparso subito chiaro che la sentenza Bosman avrebbe avuto conseguenze non solo per il gioco del calcio ma anche per gli altri sport nei quali il giocatore è un dipendente.
    Pertanto il Coni potrebbe dichiarare illegittima alla luce della sentenza citata la norma FIGB alla quale si è correttamente appellata la squadra di Varese

  2. In relazione al tanto atteso verdetto del CNG in merito al reclamo di Varese sull’esito della semifinale del Campionato Societario 2010 mi sembra che nella fattispecie qualsiasi richiamo alla alla sentenza “Bosman” sia poco pertinente.
    Tale sentenza infatti incide sulla libera circolazione dei lavoratori in ambito UE e conseguentemente anche dei professionisti in ambito sportivo.
    Ammesso che i cittadini Norvegesi siano parificati a quelli UE occorrerebbero anche i due presupposti fondamentali che vengono osservati nelle discipline dove ci si avvale di professionisti stranieri secondo la normativa CONI.
    1) Lo status di professionista certificato da un regolare e SPECIFICO contratto di lavoro depositato al CONI tramite la Federazione di appartenenza.
    2) La residenza nella nazione ove si da attuazione al contratto,come infatti previsto dal Regolamento Organico FIGB, affinchè i redditi percepiti dal professionista possano essere assoggettati alla fiscalità del Paese dove viene fornita la prestazione.
    Il tutto ovviamente deve essere formalizzato prima dell’inizio della competizione in cui i professionisti stranieri vengono schierati.
    Nella speranza di aver offerto un utile contributo anche al CNG ovviando alla lunga tempistica della risposta del CONI porgo i miei più cordiali saluti.

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